Statuto dei diritti degli studenti

Nel lontano 2009, il SISA presentò all’allora consigliere di Stato Gabriele Gendotti una bozza di “Statuto dei diritti degli studenti”, che avrebbe dovuto definire in modo chiaro tutti i diritti degli allievi ticinesi, tutelandone gli interessi e promuovendo una concezione democratica dell’istruzione.

Esso avrebbe dovuto rappresentare il corrispettivo studentesco dello statuto professionale del docente, inserito nella Legge della scuola, che funge da base giuridica per l’attività degli insegnanti. La definizione dei “Diritti e doveri degli allievi” presente nel sopracitato testo di legge è infatti estremamente limitata e non prevede tutta una serie di elementi fondamentali per una vera garanzia dei diritti scolastici, sindacali e sociali agli studenti ticinesi.

Purtroppo gli sforzi del SISA non sono stati apprezzati dalle autorità, come sempre restie ad ampliare (e pure a definire) i diritti degli studenti, e la bozza consegnata al DECS è finita nel dimenticatoio.

Tuttavia, a nostro modo di vedere, l’introduzione di questo “Statuto” è assolutamente fondamentale per poter affermare che gli studenti rappresentano una “componente della scuola” con pari diritti rispetto alle altre (ossia ai docenti e ai genitori) ed è per questo che ancor oggi ne rivendichiamo l’applicazione.

Qui di seguito potete trovare il testo preparato dal SISA il 22 maggio 2009: leggetelo e diffondetelo!

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STATUTO DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI

I. Principi fondamentali

Art. 1

Tutti gli studenti hanno pari dignità e hanno il diritto a ricevere un trattamento equo e imparziale. E’ fatto divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, su sesso, origine etnica o sociale, cittadinanza, lingua, religione, opinioni politiche, handicap, età, tendenze sessuali.

Art. 2

Ai sensi della presente carta per studente si intende chiunque studi all’interno di una Scuola Media Superiore, una Università oppure una scuola professionale post-obbligatoria nel Canton Ticino. Allo stesso modo sono considerati studenti coloro che pur iscritti in una scuola fuori cantone, attraverso programmi del genere Erasmus e Socrates, frequentano corsi universitari nel Canton Ticino.

Art. 3

Tutti gli studenti hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di opinione. Tale diritto include la libertà di manifestare la propria convinzione individualmente o collettivamente, di ricevere e comunicare informazioni e idee, anche avvalendosi di strumenti informatici. Gli studenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la scuola ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti gli studenti, pubblicazioni, testi, comunicati, ecc.

Art. 4

Tutti gli studenti hanno il diritto di riunirsi e di associarsi senza autorizzazione. Tale diritto include la libertà di costituire associazioni all’interno della scuola per fini non contrari alla legge, la libertà di aderirvi o di farne propaganda.

Art. 5

Alle associazioni studentesche deve essere garantito l’utilizzo di spazi adeguati, nel rispetto delle altre attività didattiche e della destinazione dei locali interessati.

Art. 6

1 Anche al di fuori delle sopra citate associazioni, lo studente, nel rispetto delle necessità didattiche e della destinazione degli spazi scolastici, deve avere la facoltà di usufruire di luoghi interni agli istituti dove possa svolgere attività di studio individuale e collettivo.

2 Nell’interesse di un adeguato svolgimento della didattica, lo studente deve poter usufruire di strutture informatiche e di ricerca per acquisire informazioni utili alla vita interna all’ambito scolastico ed esterna ad esso.

3 Sempre considerando le differenti esigenze didattiche e amministrative, è dovere dell’amministrazione scolastica impegnarsi a garantire il servizio di cui ai precedenti capoversi in modo adeguato e proporzionale al numero di utenti. E’ comunque auspicabile che l’attività dell’amministrazione sia volta all’adeguamento delle strutture al numero degli studenti e non viceversa.

4 L’utilizzo di apparecchiature informatiche come al capoverso 2 è a titolo gratuito. Un regolamento per evitarne gli abusi va concordato congiuntamente fra la direzione dell’istituto e l’assemblea studentesca.

Art. 7

1 Ogni studente ha diritto a una tassazione universitaria progressiva rispetto al reddito tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno studente

2 Il materiale didattico in ambito di Scuole Medie Superiori e di Scuole professionali a tempo pieno è a carico dello Stato e agli studenti non è prelevata alcuna tassa né di frequenza né di contributo amministrativo.

3 Il materiale didattico in ambito di Scuola professionali a tempo parziale è a carico del datore di lavoro e agli studenti non è prelevata alcuna tassa né di frequenza né di contributo amministrativo.

4 E’ fatto obbligo di portare a conoscenza degli studenti gli indici e i meccanismo di calcolo delle tasse totali da versare, secondo una logica di massima trasparenza; tale informazione deve avvenire con un congruo anticipo rispetto alla scadenza di ogni singola rata.

Art. 8

Gli studenti diversamente abili hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita scolastica. E’ compito della scuola rimuovere gli ostacoli di ogni ordine e genere che impediscano un’effettiva inclusione degli studenti diversamente abili e una loro completa affermazione nell’ambito educativo. La scuola deve istituire, nel limite della sua estensione, un servizio per l’accoglienza e il supporto a tutti gli studenti con disabilità.

Art. 9

Le istituzioni e l’amministrazione scolastiche sono tenute a concertare tutte le decisioni che possono riguardare gli studenti con gli organi di rappresentanza da questi eletti e con i loro sindacati.

Art. 10

E’ prevista l’istituzione di un Difensore Civico degli studenti che garantisca il rispetto delle disposizioni e dei principi della presente Carta e che funga da giudice di pace in casi di conflitto fra gli studenti e le autorità politiche o didattiche.

II. Servizi e qualità della didattica

 Art. 11

L’amministrazione scolastica è improntata al rispetto dei canoni di buon andamento, trasparenza e imparzialità.

Art. 12

Il docente deve garantire una prova d’esame imparziale, trasparente e coerente con gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento delle lezioni. La valutazione del profitto dello studente non deve essere in alcun modo condizionata dal rendimento dei precedenti test.

Art.13

La scuola dispone di una propria assicurazione che copre danneggiamenti o infortuni occorsi agli allievi in tempo scolastico. Essa è gratuita per gli allievi.

 

 

III. Diritti degli Studenti

 Art. 14

1 Ciascuno studente deve avere la possibilità di effettuare gli stages e i tirocini previsti dai singoli curricoli di studio sia inerenti la formazione professionale che quella universitaria, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio-economiche.

2 Le convenzioni stipulate fra le strutture di stages o tirocinio devono attenersi al presente Statuto.

3 Lo studente non può in nessun caso ricoprire mansioni o ruoli che non rispettino gli obiettivi formativi del curricolo che frequenta.

4 Le strutte di stage o tirocinio, di concerto con la scuola, garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e verso terzi.

5 I tirocini e gli stages possono svolgersi esclusivamente in giorni feriali e in ore diurne e per non più di sei ore giornaliere.

6 Agli studenti che già lavorano sono riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio o stage, purché attinenti alle finalità didattiche del curricolo frequentato.

7 Gli stages e i tirocini sottostanno alle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro di categoria e del presente Statuto. In caso di incompatibilità fa stato il presente Statuto.

8 Agli studenti in stage e in tirocinio sono riconosciuti tutti i diritti sindacali dei lavoratori ordinari.

Art. 15

1 Ogni studente ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dagli organi all’uopo deputati. Tale diritto comprende in particolare il diritto di ogni studente di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.

2 Allo studente è riconosciuto il diritto di essere rappresentato da un sindacato o da un altro patrocinatore.

Art. 16

1 Nelle SMS e nelle scuole professionali a tempo pieno gli studenti dispongono in accordo con la direzione dell’Istituto da tre a cinque giornate culturali autogestite, nelle quali proporre attività didattiche e culturali alternative in piena autonomia.

2 I membri dello staff organizzativo di tali giornate possono godere di vantaggi nella frequenza delle lezioni in accordo con la direzione dell’Istituto.

3 Le attività sono approvate da una commissione dell’assemblea degli studenti e dalla direzione dell’istituto, la quale potrà bloccarne la realizzazione unicamente in casi gravi inerenti la sicurezza personale degli studenti e la legalità della proposta.

Art. 17

1 Il diritto allo studio è garantito ed è compito dello Stato operare in maniera tale che l’origine sociale e famigliare dello studenti non ne pregiudichi il proseguo della formazione. In particolare lo Stato offre borse di studio, lezioni di recupero gratuite, e altri provvedimenti sociali per colmare le differenze di classe fra la popolazione giovanile.

2 La scuola è gratuita ed esente da qualsivoglia tassa di iscrizione o contributo amministrativo e logistico almeno fino al grado secondario II.

Art. 18

1 La scuola prevede il comodato d’uso dei manuali scolastici considerati necessari ai fini dell’apprendimento.

2 La scuola si incarica di acquistare in modo centralizzato libri e manuali scolastici e di venderli a prezzi calmierati agli studenti.

Art. 19

1 Sono riconosciuti i diritti sindacali agli studenti, fra cui il diritto di sciopero su indizione di un’assemblea studentesca o di un’organizzazione studentesca di carattere sindacale.

2 I rappresentanti studenteschi di sede e i sindacalisti studenteschi dispongono di speciali permessi sindacali pari a 72 ore per anno scolastico previa presentazione di un giustificativo.

3 Le organizzazioni studentesche hanno il diritto di disporre di una bacheca di affissione chiusa negli atri della scuola. La scuola rende loro disponibili inoltre un’aula in cui riunirsi e in cui poter tenere un apparato documentaristico.

4 Il diritto d’assemblea studentesca è garantito. L’assemblea è convocata e gestita in modo autonomo dagli studenti ed è sovrana. Essa può riunirsi in forma ordinaria al massimo per 20 ore ad anno scolastico e in forma straordinaria illimitatamente al di fuori del normale orario di lezione. La scuola è tenuta a garantire la sua pubblicità e tutti i mezzi affinché possa essere organizzata e possa svolgersi nel migliore dei modi e senza influenzarne le decisioni. L’ordine del giorno dell’assemblea è deciso dal Comitato studentesco eletto dagli studenti oppure da 1/5 degli studenti dell’Istituto.

Art. 20

1 Il docente riconosce nel test scritto un modo per sapere ciò che lo studente sa e non ciò che lo studente non sa. L’atteggiamento positivo e non punitivo dell’esame è quindi garantito.

2 E’ consentito programmare unicamente due test scritti per settimana e una sola interrogazione orale.

3 I test e le interrogazioni vanno programmati all’inizio dell’anno in accordo con la classe.

4 E’ garantita la pluralità della valutazione al fine di un giudizio obiettivo. In quest’ottica ogni materia deve poter disporre della valutazione di almeno due test scritti a semestre. Al termine di ogni semestre il docente è tenuto a offrire un test di recupero per quegli allievi che lo necessitano. I lavori scritti a sorpresa sono vietati

Art. 21

La scuola garantisce adeguate uscite di carattere culturale, scientifico e sportivo durante ogni anno scolastico. In particolare le classi quarte liceali hanno il diritto di una settimana di gita di maturità a scopo culturale. Nel caso in cui non si trovassero docenti disponibili, la direzione ha l’obbligo di nominare d’ufficio il numero necessario.

 

 IV. Disposizioni speciali per le Università

 Art. 22

L’università deve garantire agli studenti il diritto di inserire all’interno del proprio piano di studi attività formative liberamente scelte anche fra quelle proposte e organizzate dagli studenti, previo il riconoscimento degli organi didattici preposti.

Art. 23

Al fine di garantire il massimo grado di informazione e di supporto possibile allo studente, ciascuno docente deve garantire presenza nell’orario di ricevimento prestabilito, sia per chiarimenti sulla materia di insegnamento che per consigli sulla propria carriera di studi; la stessa disponibilità richiesta al corpo docente deve essere garantita anche dai rettori nell’ambito della possibilità che la carica ricoperta concede.

Art. 24

1 Ciascuno studente ha diritto all’elettorato attivo e passivo all’interno dell’università purché in regola con l’iscrizione alla stessa.

2 Le strutture dell’università devono dare adeguata pubblicità riguardo a tempi e modi di partecipazione alle elezioni dei rappresentanti degli studenti.

3 Tramite la rappresentanza studentesca gli studenti partecipano alle decisioni riguardanti l’organizzazione della didattica e alla valutazione del sistema formativo.

4 I rappresentanti degli studenti hanno diritto a partecipare ai lavori dei consigli o delle commissioni in cui sono stati eletti o nominati. In caso di concomitanza con lezioni con frequenza obbligatoria, la frequenza viene considerata acquisita, purché il rappresentante studentesco partecipi ai suddetti consessi.

Art. 25

Gli studenti che siano impossibilitati a frequentare le lezioni a causa di impegni lavorativi o simili, e che diano prova di tali impedimenti oggettivi, possono inoltrare alla presidenza della facoltà un’istanza al fine del riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale. Tale condizione permette allo studente, di concerto con il docente, di concordare l’impegno accademico nelle varie materie. Gli studenti a tempo parziale possono sempre scegliere di non aderire a tali forme di iscrizione part-time mantenendo la loro condizione di studenti ordinari.

Art. 26

1 Ogni facoltà ha l’obbligo di istituire almeno quattro sessioni di laurea per ciascun anno accademico, le cui date devono ricevere adeguata pubblicità.

2 Ciascuno studente ha il diritto di scegliere l’argomento della tesi di laurea ed avere tutti gli strumenti idonei per portarla a compimento.

Art. 27

1 Ciascuno studente ha il diritto alla mobilità tra le università così come, all’interno dell’université frequentata, tra facoltà e curricoli diversi. Tale mobilità viene applicata tramite una didattica che miri al pieno riconoscimento dei crediti formativi ottenuti.

2 Ciascuno studente ha diritto di effettuare periodo di studio all’estero.

3 Tale diritto viene garantito attraverso l’erogazione di borse di studio Erasmus e da un sistema didattico che miri al pieno riconoscimento dei crediti regolarmente acquisiti in università estere.

 

 

 V. Disposizioni finali

 Art. 28

Il presente Statuto si affianca ai regolamenti esistenti. Le norme contenute nella presenta Carta prevalgono sulle disposizioni e sulla normativa scolastica e universitaria cantonale in contrasto con le stesse. Restano salve tutte le condizioni più favorevoli agli studenti.

Art. 29

Tutti gli atti e documenti richiesti dagli studenti per l’attuazione della presente Carta e per l’esercitazione dei diritti connessi sono esenti da bolli, imposte di registro, o di qualsiasi altra specie e da tasse.


 

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